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Sulla rottamazione delle cartelle esattoriali

La rottamazione delle cartelle esattoriali non è possibile attuarla solo con le cartelle emesse da Equitalia, ma ogni Comune può decidere di effettuare la rottamazione delle cartelle emesse anche da altre agenzia esattoriali.
I Comuni che hanno, quindi, adottato un proprio regolamento per la rottamazione delle cartelle, possono consentire ai cittadini di regolare quanto inserito nel "monte importo dovuto" tutti i debiti dal 2000 al 2016.
In cosa consiste la definizione agevolata: consiste nell'azzerare le sanzioni e gli interessi inseriti nelle cartelle esattoriali, restando, quindi, a carico dei cittadini la sorte capitale del debito e gli importi di riscossione inseriti dall'Ente esattore.
La rottamazione delle cartelle esattoriali consente di definire, perciò, la propria posizione debitoria in un'unica rata, a luglio 2017, o in cinque rate: luglio, settembre e novembre 2017, e aprile e settembre 2018.
La prima rata sarà uguale pari al 24% del totale, la seconda e la terza al 23%; le ultime due al 15%.
Chi accede al pagamento rateale dovrà anche pagare gli interessi relativi.

Qui sotto l'art. 6 ter del DL 193/2006





Art. 6 ter 
 
 
            Definizione agevolata delle entrate regionali 
                         e degli enti locali 
 
  1. Con riferimento alle entrate, anche tributarie,  delle  regioni,
delle province, delle citta' metropolitane e dei comuni, non riscosse
a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del  testo
unico delle disposizioni di legge  relative  alla  riscossione  delle
entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto  14  aprile
1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000  al  2016,  dagli  enti
stessi e dai concessionari della riscossione di cui  all'articolo  53
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,  i  medesimi  enti
territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
con le forme previste dalla legislazione vigente per  l'adozione  dei
propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse,  l'esclusione
delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali,
entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui  al
primo  periodo  mediante  pubblicazione  nel  proprio  sito  internet
istituzionale. 
  2. Con il provvedimento di cui al comma  1  gli  enti  territoriali
stabiliscono anche: 
  a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non puo'  superare
il 30 settembre 2018; 
  b) le modalita' con cui il debitore manifesta la  sua  volonta'  di
avvalersi della definizione agevolata; 
  c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui  il  debitore
indica  il  numero  di  rate  con  il  quale  intende  effettuare  il
pagamento, nonche' la pendenza di giudizi aventi a oggetto  i  debiti
cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno  a  rinunciare
agli stessi giudizi; 
  d)  il  termine  entro  il   quale   l'ente   territoriale   o   il
concessionario   della   riscossione   trasmette   ai   debitori   la
comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle
somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole  rate
e la scadenza delle stesse. 
  3. A seguito  della  presentazione  dell'istanza,  sono  sospesi  i
termini di prescrizione e di decadenza per il  recupero  delle  somme
oggetto di tale istanza. 
  4.  In  caso  di  mancato,  insufficiente  o   tardivo   versamento
dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui e' stato  dilazionato
il pagamento delle  somme,  la  definizione  non  produce  effetti  e
riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di  decadenza  per
il recupero  delle  somme  oggetto  dell'istanza.  In  tale  caso,  i
versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo
complessivamente dovuto. 
  5. Si applicano i commi 10 e 11 dell'articolo 6. 
  6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome  di
Trento e di Bolzano  l'attuazione  delle  disposizioni  del  presente
articolo avviene in conformita' e compatibilmente con le forme e  con
le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi  statuti.
)) 

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