Passa ai contenuti principali

La legge sul caporalato, 1° puntata

I primi di novembre ho pubblicato in formato grafico la così detta "legge sul caporalato", la legge 29 ottobre 2016, n. 199, "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo".

Da oggi pubblico per intero i vari articoli.
La legge è già operativa da giorno 4 novembre scorso.

Art. 1
Modifica dell'articolo 603-bis del codice penale

  1. L'articolo 603-bis del codice penale e' sostituito dal seguente:
«Art.  603-bis.  (Intermediazione   illecita   e   sfruttamento   del
lavoro). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito
con la reclusione da uno a sei anni e con la multa  da  500  a  1.000
euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 
    1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al  lavoro  presso
terzi in condizioni di sfruttamento,  approfittando  dello  stato  di
bisogno dei lavoratori; 
    2)  utilizza,  assume  o  impiega  manodopera,   anche   mediante
l'attivita' di intermediazione di cui al numero  1),  sottoponendo  i
lavoratori a condizioni di sfruttamento  ed  approfittando  del  loro
stato di bisogno. 
  Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia,  si  applica
la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000  a
2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. 
  Ai fini del presente articolo, costituisce indice  di  sfruttamento
la sussistenza di una o piu' delle seguenti condizioni: 
    1)  la  reiterata  corresponsione   di   retribuzioni   in   modo
palesemente   difforme   dai   contratti   collettivi   nazionali   o
territoriali   stipulati   dalle   organizzazioni   sindacali    piu'
rappresentative  a  livello  nazionale,  o  comunque   sproporzionato
rispetto alla quantita' e qualita' del lavoro prestato; 
    2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di
lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale,  all'aspettativa
obbligatoria, alle ferie; 
    3) la  sussistenza  di  violazioni  delle  norme  in  materia  di
sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 
    4) la sottoposizione del lavoratore a  condizioni  di  lavoro,  a
metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. 
  Costituiscono aggravante specifica  e  comportano  l'aumento  della
pena da un terzo alla meta': 
    1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a
tre; 
    2) il fatto che uno o piu' dei soggetti reclutati siano minori in
eta' non lavorativa; 
    3) l'aver commesso il fatto esponendo i  lavoratori  sfruttati  a
situazioni di grave pericolo,  avuto  riguardo  alle  caratteristiche
delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro».
Art. 2
Introduzione degli articoli 603-bis.1 e 603-bis.2 del codice penale 1. Dopo l'articolo 603-bis del codice penale sono inseriti i seguenti: «Art. 603-bis.1. (Circostanza attenuante). - Per i delitti previsti dall'articolo 603-bis, la pena e' diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi, nel rendere dichiarazioni su quanto a sua conoscenza, si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti o per il sequestro delle somme o altre utilita' trasferite. Nel caso di dichiarazioni false o reticenti si applicano le disposizioni dell'articolo 16-septies del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 600-septies.1. Art. 603-bis.2. (Confisca obbligatoria). - In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dall'articolo 603-bis, e' sempre obbligatoria, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Ove essa non sia possibile e' disposta la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilita', anche indirettamente o per interposta persona, per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto del reato».

Commenti

Post popolari in questo blog

Agea, se ci sei batti un colpo!

Qualche giorno fa l'Agea ha pubblicato una nota con la quale si fregiava di aver pagato 1,83 miliardi di euro ai produttori di tutta Italia. Ebbene: i pagamenti sono stati "da elemosina". Piccole porzioni dell'importo dovuto e i cosiddetti "ecoschemi" (una delle ultime cose strampalate della attuale politica agricola comunitaria) non sono stati pagati. E non è stato pagato nemmeno il premio "bio". Vorrei ricordare all'Agea che siamo al 27 novembre! Agea, dove sei che non ti vedo!  

Premio PAC in pagamento

Controllate i vostri conti correnti: il premio PAC è in pagamento dalla data del 16 ottobre scorso. E .. poi ci saranno quelli che si lamenteranno per i ritardi, o perchè non sono stati pagati perchè pratiche a controllo ...  

Che fine ha fatto il saldo PAC 2022

Continuo a ricevere messaggi di agricoltori che ad oggi non hanno ricevuto il saldo del premio PAC dall'Agea, eppure settimane fa l'Agea sul sito internet istituzionale vantava di aver eseguito tutti i pagamenti. Un ente irraggiungibile. E che fine hanno fatto i due aerei che l'Agea possedeva, messi all'asta e di cui non si è saputo più nulla? Misteri ...