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Sulla tassa di successione, 5° puntata

Ancora altre "pillole" su questa pesantissima tassa.

- art. 1:
1. L'imposta sulle  successioni e donazioni si applica ai  trasferimenti  di  beni   e diritti  per successione a causa di morte ed ai trasferimenti di beni  e diritti per donazione o altra liberalita' tra vivi.
2. Si  considerano   trasferimenti anche la costituzione di diritti  reali di godimento,   la rinunzia  a diritti reali o di credito e  la  costituzione  di rendite o pensioni.

- art. 3:
1. Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, ne' quelli a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalita' di pubblica utilita', nonche' quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) e a fondazioni

- art. 4:
1.  L'imposta  e'   commisurata  per  scaglioni  di  valore imponibile  con le aliquote  crescenti stabilite  nella tariffa allegata al presente testo unico, salvo quanto stabilito nell'art. 59.

- art. 8:
1. Il   valore  globale  netto  dell'asse  ereditario  e'  costituito  dalla  differenza tra   il   valore   complessivo,   alla  data  dell'apertura  della  successione, dei  beni  e  dei  diritti  che  compongono l'attivo ereditario,  determinato secondo  le  disposizioni degli articoli da 14 a 19, e l'ammontare  complessivo delle  passivita'  deducibili  e  degli  oneri  diversi  da quelli indicati nell'art. 46, comma 3.

- art. 9:
1.  L'attivo  ereditario   e'  costituito  da  tutti  i  beni e i  diritti che  formano  oggetto della  successione,  ad esclusione  di  quelli  non  soggetti  all'imposta a norma degli articoli 2, 3, 12 e 13.
2.  Si considerano  compresi nell'attivo ereditario denaro, gioielli e mobilia  per  un importo  pari al dieci per cento del valore globale  netto  imponibile  dell'asse   ereditario  anche   se  non dichiarati o dichiarati per un importo  minore,  salvo che  da inventario analitico redatto a norma degli articoli 769  e  seguenti del  codice di procedura civile non  ne  risulti  l'esistenza  per  un'importo diverso.
3.   Si  considera   mobilia  l'insieme  dei  beni  mobili destinati all'uso o  all'ornamento  delle abitazioni,   compresi i beni culturali non sottoposti al  vincolo di cui all'art. 13.

- art. 10:
1.  Si  considerano   compresi  nell'attivo  ereditario  i  beni  e i  diritti  soggetti  ad imposta  alienati a titolo oneroso dal defunto negli  ultimi  sei  mesi.

... continua ...

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