Come scrivevo ieri, in nessun’altra regione del nostro paese esiste la restrizione imposta con la “relazione” che ho pubblicato a firma del Dirigente Generale dell’Assessorato Agricoltura. Ne deriva che la decisione è “tutta Siciliana” e basta.
Nel frattempo i malumori non sono solo Isolani: anche l’AGEA, mi riferisce un responsabile di un CAA, è arrabbiatissima di questa decisione unilaterale!
Immaginate cosa succederà: gli agricoltori che erano “belli tranquilli” in un CAA che viene ucciso per colpa dell’EDITTO ASSESSORIALE (accipicchia!!! un altro editto assessoriale!!!) dovranno transitare in altri CAA; nello spostamento avverrà un caos. Avviene già per vedersi attribuiti i titoli giusti, per vedersi riconosciute particelle che inspiegabilmente spariscono …
A furia di EDITTI ASSESSORIALI prima o poi, dopo avere archiviato centinaia di migliaia di pratiche di risarcimenti danni, archivieranno anche noi …
Qualche giorno fa l'Agea ha pubblicato una nota con la quale si fregiava di aver pagato 1,83 miliardi di euro ai produttori di tutta Italia. Ebbene: i pagamenti sono stati "da elemosina". Piccole porzioni dell'importo dovuto e i cosiddetti "ecoschemi" (una delle ultime cose strampalate della attuale politica agricola comunitaria) non sono stati pagati. E non è stato pagato nemmeno il premio "bio". Vorrei ricordare all'Agea che siamo al 27 novembre! Agea, dove sei che non ti vedo!
BUONE NOTIZIE, parrebbe.
RispondiEliminaNel DDL approvato dall'ARS il 9-11-2011 è contenuto il seguente Articolo sulla bruciatura dei rifiuti vegetali:
"Art. 25.
Norme in materia di disciplina del “debbio”
1. In attuazione della lettera f), dell’art. 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 1 dell’art. 13 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nella Regione è ammessa la bruciatura di paglia, sfalci e
potature nonché di altro materiale agricolo, forestale naturale non pericoloso, utilizzati in agricoltura come pratica agricola, nell’ambito dell’azienda in cui si
producono e fermo restando il divieto per le aree individuate ai sensi della Direttiva 30 novembre 2009, n. 2009/147/CE pubblicata nella g.u.u.e. 26 gennaio 2010, n. L 20 e della Direttiva 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE, pubblicata nella g.u.u.e. 22 luglio1992, n. L 206.
2. L’Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, d’intesa con l’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, con decreto da adottarsi entro il termine tassativo di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,disciplina l’utilizzo del ‘debbio’ quale buona e normale pratica agricola, in
conformità a quanto previsto dall'art. 2 lettera f) della Direttiva 19 novembre
2008, n. 2008/98/CE, pubblicata nella g.u.u.e. 22 novembre 2008, n. L 312 ."